Ordinanza di divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il - Comune di Angera

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Ordinanza di divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il

 
Ordinanza di divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il

Leggi qui di seguito il testo dell'ordinanza

 

OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale.

 

IL SINDACO

 

Premesso:

 

-        Che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

-        Che ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, derivanti alle persone e agli animali, nell’utilizzo di simili prodotti;

-        Che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, in relazione a contenuti, pur modesti, di materiale esplodente e tali comunque da cagionare danni anche in relazione al rumore prodotto;

-        Che, sia pure in misura ridotta, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre effetti luminosi, senza dar luogo a detonazioni quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;

-        Che in relazione ai provvedimenti di riduzione delle emissioni di PM10 e di N02, l’accensione di fuochi pirotecnici, aggrava ed incrementa ulteriormente l’emissione di inquinanti;

-        Che tali attività, causando rumori molesti in special modo in ambito urbano, contrastano con le norme vigenti di riduzione delle emissioni acustiche;

-        Che, non di meno, i fuochi artificiali sono causa di stress, morte, ferimenti e traumi per cani, gatti, animali domestici ed uccelli;

 

Ciò premesso,

 

Preso atto che l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti, ed il lancio di razzi è sempre stata causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, i quali richiedono l’emissione di appositi atti interdittivi, soprattutto per l’uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le prescrizioni minime di utilizzo, considerata la forte presenza di minori;

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che, tale comportamento produce sulla sicurezza propria e delle altrui persone;

 

Visto :

l’art. 50 e art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;

l’art. 703 del C.P. ;

l’art. 57 del TULPS e 101 del relativo Regolamento;

l’art. 13 della Legge n. 689/81;

 

Vista la Circolare 11.01.2001 n. 559 del Ministero dell’interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica, in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del TULPS;

Vista anche la Circolare del 13.10.1997 n. 559/C.26723.XV.I del Ministero dell’interno, in tema di classificazione dei pirici,

 

ORDINA

  1. E’ vietata, salvo specifiche deroghe, l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, in tutti i luoghi dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo l’uso dei botti cosiddetti “declassificati” di libero commercio, in zone isolate e, comunque, a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate.
  2. La violazione alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative da € 50,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81 e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 della predetta legge fatte salve, inoltre, le eventuali e ulteriori sanzioni penali.
  3. Le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale sono incaricate, ciascuno per la propria competenza, di far osservare la presente ordinanza.
  4. Si dispone di dare ampia diffusione alla presente ordinanza.

 Avvisa che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia di Milano entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ai sensi della Legge n. 1034/71, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del DPR 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

 

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