Comunicazione di Cessione di Fabbricato - Comune di Angera

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Comunicazione di Cessione di Fabbricato

 

Prevista dall'art. 12 del Decreto Legge 59/78, convertito in Legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita, locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.

Cittadini stranieri (ovvero extracomunitari)

E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario). 
Pertanto, il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. di competenza  (Questura/Commissariato o in Comune, in caso di mancanza di questi Uffici) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.

 

Per approfondimenti  normativi, è possibile consultare l'articolo 2 del Decreto Legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in Legge n. 131 /2012, e la circolare Ministeriale esplicativa.


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