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Contributi Regionali a sostegno del pagamento del Canone d'Affitto

Assegno a nuclei familiari con almeno 3 figli e assegno di maternità

 


 

Contributi regionali a sostegno del pagamento del canone d'affitto


contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione disposti dalla Legge 431/1998. Il Contratto di locazione di diritto privato deve riferirsi ad alloggi siti nel Comune di Angera e occupati a titolo di residenza esclusiva o principale.Su indicazione della Regione, ogni anno viene pubblicato un bando da parte dei Servizi Sociali; è quindi possibile presentare domanda per l'ottenimento del Contributo. L'entità del contributo è determinata in rapporto alla composizione del nucleo familiare, alla situazione socio-economica della famiglia e all'ammontare del canone di locazione annuo. Per ottenere il contributo il canone di locazione annuo deve essere superiore a quello sopportabile definito in rapporto alle variabili considerate.

 

Lo sportello affitto 2006 rimarrà aperto dal 15 luglio 2006 al 31 ottobre 2006. Ci si avvarrà della collaborazione del SAF/ACLI di Varese per l'elaborazione delle relative domande di contributo attraverso lo sportello ACLI sito in Piazza Garibaldi, 10 (orario: giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.30)

 

Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli e assegno di maternità


I nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari residenti, con tre o più figli con età inferiore ai diciotto anni, siano essi figli del richiedente e del coniuge, o di minori ricevuti in affidamento preadottivo, che a partire dalla data del 01.01.2004, risultino in possesso di risorse economiche non superiori € 21.671,69= per nuclei con cinque componenti(da calcolare sulla base dell'indicatore di situazione economica- ISEE) hanno diritto di richiedere un assegno del valore di € 120,39= al mese (rivalutate annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT) per tredici mensilità, con effetto retroattivo. Le domande potranno essere presentate fino al 31 gennaio 2007.

 

Le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie in possesso di carta di soggiorno, che hanno un figlio nato o che hanno un bambino nella famiglia anagrafica in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, che non beneficiano del trattamento previdenziale delle indennità di maternità, se appartengono ad un nucleo famigliare in possesso di risorse economiche non superiori a € 30.099,59= lorde annue per nuclei con tre componenti (da calcolare in base all'indicatore del Situazione Economica- ISE) hanno diritto di richiedere un assegno pari a € 288,75=mensili, per cinque mesi. La domanda per gli assegni di maternità deve essere presentata nel Comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio, o dalla data di ingresso del minore in famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

 

I cittadini che sono interessati a questi due provvedimenti ( stabiliti dalla L. n. 448 del 23.12.1998 in vigore dal 21.09.1999, secondo quanto disciplinato dal D.M. n. 306 del 15.07.1999 e come modificato dalla L. n. 388 del 23.12.2000 D.M. n. 452/2000 e D.M. 337/2001 e succ. mod.) possono rivolgersi per la compilazione della domanda per l'assegno del Nucleo Famigliare e di Maternità presso l'Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico.



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