Accertamento con adesione - Comune di Angera

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L'Accertamento con adesione

 

 

Cos'è l'accertamento con adesione

A chi si applica l'accertamento con adesione

Quale ufficio è competente alla definizione

In quali modi si definisce l'accertamento con adesione

Come si instaura il contraddittorio

Quali sono gli effetti dell'accertamento con adesione

 


 

Cos'è l'accertamento con adesione

 

L'accertamento con adesione è una definizione concordataria delle imposte in sede amministrativa, che consente di evitare la lite giudiziaria.

L'accordo tra le parti a seguito di un formale contraddittorio può essere raggiunto prima dell'emissione di un avviso di accertamento da parte dell'ufficio tributi o in una fase successiva, purché il contribuente non impugni l'atto impositivo innanzi al giudice tributario. Tale istituto è stato previsto dal D.Lgs19.06.1997, n. 218.

 

Il Comune di Angera ha introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25.03.1999.

 

L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

 

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.

 

A chi si applica l'accertamento con adesione

 

L'accertamento con adesione si applica a tutti i contribuenti, persone fisiche e persone giuridiche.

 

Quale ufficio è competente alla definizione

 

E' l'Ufficio Tributi - Piazza Garibaldi 14 - 21021 Angera  telefono 0331.930.632.

 

In quali modi si definisce l'accertamento con adesione

 

A) Da parte del Comune di Angera - Ufficio Tributi

Il procedimento è attivato mediante l'invio al contribuente di un invito a presentarsi presso l'ufficio, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica. L'invito deve contenere le seguenti indicazioni:

 

  • il giorno ed il luogo in cui presentarsi per definire l'accertamento con adesione;

  • l'imposta ed i periodi suscettibili di accertamento;

  • l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

  • l'ufficio in cui prendere visione degli atti.

 

La mancata partecipazione del contribuente al procedimento non è sanzionabile, consentendo all'Ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento.

 

B) Da parte del Contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire di cui sopra, può chiedere, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione; nell'istanza il contribuente dovrà indicare il recapito, anche telefonico, cui indirizzare le comunicazioni dell'Ufficio tributi.

 

L'istanza va presentata al protocollo dell'ente.

L'istanza di accertamento con adesione dovrà essere formulata anteriormente all'impugnazione dell'atto davanti la Commissione Tributaria Provinciale; l'impugnazione dell'atto comporta la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.

 

Per i termini di impugnazione si deve ovviamente considerare anche la sospensione feriale (dal 01 agosto al 15 settembre di ogni anno) prevista dalla L. 07.10.1969, n. 742.

La presentazione dell'istanza per l'accertamento con adesione produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

 

Come si instaura il contraddittorio

 

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal contribuente, il Comune formula allo stesso un invito a comparire .

A seguito della comparsa del contribuente o di un suo rappresentante e la conseguente instaurazione del contraddittorio tra il contribuente e l'Ufficio, viene redatto un verbale in cui si indicano le operazioni effettuate, le dichiarazioni rese dalle parti, i documenti presentati e quant'altro accaduto durante lo svolgimento del procedimento.

 

Raggiunto l'accordo per la definizione dell'accertamento, l'Ufficio redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione. Tale atto deve contenere:

 

  • l'indicazione del tributo, degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda; sarà in particolare evidenziato quanto dichiarato a contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;

  • la liquidazione della maggiore imposta, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

 

La definizione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto.

Il contribuente che ha aderito all'accertamento può chiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni.

Nel caso di richiesta di rateizzazione l'ufficio richiederà adeguata garanzia fidejussoria.

Sulle somme dovute e rateizzate si applicherà un saggio di interesse pari a quello legale.

Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con obbligo del residuo versamento in un unica soluzione.

 

Quali sono gli effetti dell'accertamento con adesione

 

L'accertamento definito con adesione:

 

  • non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;

  • non è modificabile od integrabile da parte dell'ufficio, tranne il caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi oppure quando la definizione riguardi accertamenti parziali.

 

Le sanzioni relative al tributo oggetto dell'adesione, si applicano in misura pari ad 1/3 del minimo previsto dalla Legge.

 

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

 

 

 


 
 


 
 
 
 


 

 


 

 

 


 


 

 

 


 
 


 
 
 
 


 

 


 

 

 


 


 


 

 

 

 


 
 


 
 
 
 


 

 


 

 

 


 


 

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