IUC - Comune di Angera

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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Regolamento Imposta Unica Comunale 

 

Delibera di C.C. n. 26 dell'11/7/2014 ad oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014 - rettifica errore materiale"

 

L’art. 1 della Legge 27/12/2013,n.147 (legge di stabilità per l’anno 2014) ha istituito dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato alla fruizione di servizi comunali e si compone:

-dall’ IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

-di una componente relativa ai servizi che si articola in :

TARI (TASSA SUI RIFIUTI) che sostituisce la TARES, che riproduce la relativa disciplina, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;

e TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile.

Il Comune di Angera con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 4  del 10.04.2014 ha approvato il  Regolamento Comunale della IUC.

Con  deliberazioni del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale  n. 5, 6 e 7 in data 10.04.2014 sono state determinate le aliquote e detrazione dell’IMU, le aliquote della TASI e le tariffe della TARI.

 

IMU

 

Presupposto dell’imposta è il possesso di  immobili  siti nel territorio del Comune con esclusione dell’abitazione principale ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e sulle pertinenze della stessa (C/2-C/6-C/7).

 

AGEVOLAZIONI – ESENZIONI

A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art.9, comma 8, del D.Lgs.14/3/2011, n. 23 sono esenti dall’imposta municipale propria:

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

- i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell’art.13 del D.L. n. 201/2011.

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenza  dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

 

sono equiparate ad abitazione principale

-le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

-i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

-la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

-un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

 

Sono inoltre considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

 

-l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di  usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

-l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

 

-l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi  limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00.La predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

 

ALIQUOTE IMU ANNO 2014

 

Aliquota base

0,95 per cento

Aliquota per abitazione principale

0,40 per cento

 

SCADENZE:   prima  rata   16 giugno 2014

  seconda rata  16 dicembre 2014

 

E’ nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2014.

 

TASI

 

Presupposto dell’imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e di aree edificabili, come definite ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.

Ripartizione  anno 2014

 

OCCUPANTE

30 per cento

TITOLARE DIRITTO REALE

70 per cento

 

La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’ imposta municipale propria “IMU” 

 

ALIQUOTA TASI anno 2014  - 1,00  per mille  - 

 

SCADENZE:   prima  rata   16 giugno 2014

  seconda rata  16 dicembre 2014

E’ nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2014.

 

TARI

 

Presupposto della TARI è il possesso o  detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con esclusione delle aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassati e alle aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Le tariffe sono state determinate garantendo la copertura di tutti i costi afferenti il servizio  di gestione dei rifiuti. Per l’anno 2014 sono  state deliberate le stesse tariffe dell’anno precedente.

 

SCADENZE:   prima  rata   16 luglio 2014

  seconda rata  16 ottobre 2014

 

E’ comunque consentito il pagamento  in una unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 luglio 2014. – Gli avvisi di pagamento verranno inviati al domicilio dell’utente.

 

 

 

IMU – CODICI TRIBUTO MODELLO F/24

 

3912

Abitazione principale e relative pertinenze – destinatario il Comune

3913

Fabbricati rurali ad uso strumentale – destinatario il Comune

3914

Terreni – destinatario il Comune

3916

Aree fabbricabili – destinatario il Comune

3918

Altri fabbricati – destinatario il Comune

3925

IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

3930

IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

 

TASI – CODICI TRIBUTO MODELLO F/24

 

3958

Abitazione principale e relative pertinenze

3959

Fabbricati rurali ad uso strumentale

3960

Aree fabbricabili

3961

Altri fabbricati

 

 

Il CODICE  COMUNE da indicare sul Modello  F/24 per il Comune di Angera è    A290

 

 

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi al numero di telefono 0331 930632.

 

 

 

 

 

19 maggio 2014 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TRIBUTI

  f.to   Manuela Giacomini

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