BENESSERE SOCIALE
Adozioni
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I minori in stato di abbandono per i quali il Tribunale per i Minorenni ha emesso un provvedimento di adottabilità vengono collocati presso coppie che presentano requisiti di idoneità atti a garantire una serena crescita psicofisica del bambino. La segnalazione di un minore in stato di abbandono può essere fatta al Tribunale Minorile da chiunque ne venga a conoscenza.
La domanda di adozione, sia nazionale che internazionale, deve essere inoltrata al Tribunale per i Minorenni di Milano (via Leopardi n.18, tel. 02/46721) ed è consentita ai coniugi sposati da almeno tre anni (ai fini della determinazione degli anni concorre anche il periodo di convivenza). Inoltre la differenza di età tra i genitori adottivi e l'adottato non può essere superiore ai 45 anni né inferiore ai 18. La domanda ha validità tre anni e può essere ripresentata.
Per la selezione delle coppie che vogliono adottare un bambino, il Tribunale si avvale della collaborazione del servizio sociale territoriale o delle ASST; il Tribunale stesso valuta le informazioni ricevute, formula un giudizio di idoneità e provvede all'abbinamento coppia-bambino in caso di adozione nazionale.
Per l'adozione internazionale la prassi è identica, ma la valutazione sulla coppia viene formalizzata con l'emissione di un decreto di idoneità o non idoneità. La coppia, dopo aver ottenuto l'idoneità, può attivarsi per la ricerca di un bambino; per questo scopo deve appoggiarsi alle enti autorizzati, riconosciuti dallo Stato, che si occupano di adozioni internazionali.
Per informazioni: sito Tribunale per i Minorenni di Milano - sito Consultorio Familiare