IMU 2018 - Comune di Angera

Area Tributi VECCHIO | IMU 2018 - Comune di Angera

IMU 2018

L’ IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) di natura patrimoniale è dovuta daI possessore di immobili.

Presupposto dell’imposta è il possesso di  immobili  siti nel territorio del Comune con esclusione dell’abitazione principale ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e sulle pertinenze della stessa (C/2-C/6-C/7) nel limite di una unità per ciascuna delle categorie indicate.

Sono state confermate le aliquote dell’anno precedente:

 

Aliquota base

0,95 per cento

Aliquota per abitazione principale (A/1-A/8-A/9)

Detrazione €. 200,00

 

0,40 per cento

 

  SCADENZE:   prima  rata   18 giugno 2018

  seconda rata  17 dicembre 2018

E’ nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 18 giugno 2018.

 

Terreni agricoli

IMU terreni agricoli: sono esenti dall’IMU i terreni agricoli individuati  dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18.06.1993. I terreni agricoli del Comune di Angera sono esenti dal pagamento dell’IMU.

 

Riduzione IMU  per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito

 La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate A/1-A/8-A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli), che le utilizzano come abitazione principale a condizione che:

-il contratto di comodato sia registrato;

-il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;

-il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate A/1-A/8-A/9;

-il  soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall’art.9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

 

Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato

. Per gli immobili a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’ IMU determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;

 

Esenzione alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie

a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative  edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

 

Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

-l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di  usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

-una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (con pensione estera), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

 

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell’art.13 del D.L. n. 201/2011.

 

-le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

 

-i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

 

-la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

 

-un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

 

IMU – CODICI TRIBUTO MODELLO F/24

3912

Abitazione principale e relative pertinenze – destinatario il Comune

3913

Fabbricati rurali ad uso strumentale – destinatario il Comune

3914

Terreni – destinatario il Comune

3916

Aree fabbricabili – destinatario il Comune

3918

Altri fabbricati – destinatario il Comune

3925

IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

3930

IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

 

 

Il CODICE  COMUNE da indicare sul Modello  F/24 per il Comune di Angera è   A290

 

E’  possibile effettuare il calcolo dell’IMU  sul sito internet del Comune nel settore  SERVIZI ONLINE.

 

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi, anche telefonicamente al numero

0331 930632 o tramite e-mail all’indirizzo:  tributi@comune.angera.it

 

 

09 maggio 2018

 

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