IMU - ravvedimento operoso - Comune di Angera

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IMU - Ravvedimento operoso per l’Imposta Municipale Propria

Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare l'IMU, il contribuente può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori.
Per evitare che vengano applicate sanzioni piene per tali omissioni dal nostro Ufficio addetto al controllo, il contribuente che si accorge, prima che se ne accorga l'Ufficio, di non aver provveduto nei termini previsti dalla legge ad effettuare i pagamenti richiesti, può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori.
Tale procedura si chiama "Ravvedimento Operoso".

Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 (come modificato dal D.L. n° 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n° 280 del 29/11/2008, dall'articolo 1, comma 20, lettera a) Legge n° 220/2010 e dell'articolo 23, comma 31, Legge n° 111/2011) e dalla circolare delle Finanze n° 184/E del 13/07/98.

Riportiamo di seguito le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso relativamente alla omissione del versamento del tributo, in quanto risulta essere la più frequente.

Omesso versamento del tributo e sanzioni
Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell’IMU entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi.

Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,2% x 4 = 0,8%, se la regolarizzazione avviene il quattrodicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,2% x 14 = 2,8%. Gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentualedell'1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e dello 0,5% a partire dal 01/01/2015.

Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dell'1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo a partire dal 01/01/2015.

Se il versamento viene effettuato oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine la sanzione è pari al 3,33% (1/9 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo a partire dal 01/01/2015.

Se il versamento viene effettuato oltre i termini sopra indicati la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dell'1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo a partire dal 01/01/2015. Oltre
i termini sopra indicati rispetto alla data in cui doveva essere effettuato il versamento, è possibile applicare il ravvedimento se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 30 giugno dell'anno successivo all'omesso o insufficiente versamento in presenza di dichiarazione corretta o non ancora presentata.

In caso di omessa dichiarazione ed omesso versamento si applica la sanzione del 10% (1/10 del 100%) con minimo di 5,16 euro, gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dell'1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo a partire dal 01/01/2015. Occorre presentare la dichiarazione per la regolarizzazione e provvedere al versamento il tutto entro il termine di 90 giorni da quello previsto per la presentazione della dichiarazione.

In caso di dichiarazione infedele con parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione del 6,25% (1/8 del 50%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dell'1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo a partire dal 01/01/2015. Occorre presentare la dichiarazione per la regolarizzazione e provvedere al versamento il tutto entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo.

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 o del bollettino postale per il versamento IMU e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello o al bollettino.

Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all'ufficio l'avvenuto pagamento a sanatoria, utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento.

Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un
avviso di accertamento comprendente l'applicazione delle sanzioni intere e degli interessi maturati fino all'eseguito versamento.

 


Dove rivolgersi

UFFICIO TRIBUTI – Piazza Garibaldi 14 – 21021 ANGERA – 1° PIANO

ORARIO:  dal lunedi’ al venerdi’  9,30 – 12,30  giovedì 16,00-18,00

Tel. 0331 930632  - fax 0331  96181  e-mail: tributi@comune.angera.it

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