IMU - qual'è il valore imponibile per la dichiarazione - Comune di Angera

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IMU - Qual è il valore imponibile per calcolarla

Il valore imponibile, al quale devono essere applicate le aliquote deliberate dal Comune per la determinazione dell’imposta, si ottiene con diverse modalità a seconda della tipologia d’immobile che deve essere tassato. Per la definizione degli immobili si rimanda alle norme specifiche.

 

Fabbricati.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10
    Esempio: fabbricato A/2, rendita euro 520,00, valore imponibile = (€ 520,00 + 5%) x 160 = euro 87.360,00.
  • 140 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
    Esempio: fabbricato C/3, rendita euro 870,00, valore imponibile = (€ 870,00 + 5%) x 140 = euro 127.890,00.
  • 80 per tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5
    Esempio: fabbricato D/5, rendita euro 9.400,00, valore imponibile = (€ 9.400,00 + 5%) x 80 = euro 789.600,00.
  • 65 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5.

Esempio: valore imponibile = (€ 26.700,00 + 5%) x 65 = euro 1.822.275,00

  • 55 per tutti i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
    Esempio: fabbricato C/1, rendita euro 960,00, valore imponibile = (€ 960,00 + 5%) x 55 = euro 55.440,00.


Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, si applica la riduzione del 50% della base imponibile. La sussistenza del requisito di interesse storico o artistico del fabbricato va dichiarata con la dichiarazione IMU (se non già precedentemente effettuato in ambito ICI).

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica la riduzione del 50% della base imponibile per l'ottenimento del beneficio occorre presentare apposita dichairazione.

Aree edificabili.
Per le aree edificabili la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore venale in comune commercio da definirsi con riferimento temporale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione.

Il valore venale dell’area deve essere determinato direttamente dal contribuente, eventualmente, ma non necessariamente, avvalendosi del contributo di un proprio tecnico di fiducia.

L’Ufficio, al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree, determina periodicamente i valori medi di mercato elaborando i dati rilevati direttamente dalle compravendite dei terreni stipulate negli ultimi anni.

I valori proposti costituiscono un mero orientamento, e quindi non sono da ritenersi vincolanti, sia per il contribuente sia per l’attività di accertamento svolta dall’Ufficio.

La consultazione dei valori medi di mercato può avvenire rivolgendosi direttamente all’Ufficio oppure consultando la deliberazione di G.C. n.67 del 5/5/2011.  

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), D. Lgs. n° 504/1992, nonché sulla base di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, lettera a), d.l. 02 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, non si considerano edificabili ai fini IMU, pertanto la base imponibile potrà essere calcolata prendendo a riferimento il reddito dominicale catastale come previsto per i terreni agricoli anziché il valore di mercato.

Terreni agricoli.
Per i terreni agricoli, che non rientrano nella fattispecie di aree edificabili ed anche se incolti, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
Esempio: terreno agricolo con Reddito Dominicale (RD) pari a euro 103,27, valore imponibile = (€ 103,27 + 25%) x 135 = euro 17.426,81.

Per i terreni agricoli, anche se incolti, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n° 99, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino a euro 15.500,00;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00


Dove rivolgersi

UFFICIO TRIBUTI – Piazza Garibaldi 14 – 21021 ANGERA – 1° PIANO

ORARIO:  dal lunedi’ al venerdi’  9,30 – 12,30  giovedì 16,00-18,00

Tel. 0331 930632  - fax 0331  96181  e-mail: tributi@comune.angera.it

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